E’ stato firmato il nuovo Protocollo di aggiornamento COVID per gli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 che rende obbligatorio il conseguente aggiornamento del protocollo COVID aziendale.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo con piena attuazione del Protocollo vigente pena la sospensione dell’attività stessa.
Sono intervenute quindi alcuni aggiornamenti che in generale riguardano:
- Obbligo di un’informazione adeguata riguardo alle misure adottate cui il personale deve attenersi con particolare riguardo al corretto utilizzo dei DPI.
- Garanzia da parte del datore di lavoro di adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause) per il lavoro agile e da remoto;
- Obbligo dell’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto.
- Adozione di DPI idonei in base ai rischi valutati nelle diverse attività dell’azienda.
- Obbligo di riammettere al lavoro i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario
- Verifica dell’idoneità alla mansione da parte del medico competente per i lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, prima della riammissione in azienda
- Obbligo di costituzione del Comitato.
Per la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, rimane inalterato quanto già previsto ed in particolare:
Si conferma la possibilità svolgere in presenza in tutta Italia corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, anche nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (c.d. zone arancioni e zone rosse) e da un livello di rischio alto.
Per i corsi di formazione in presenza (aziendali/interaziendali):
si specifica che: “Sono consentiti in presenza a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico INAIL. È comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.
E’consentito lo svolgimento in presenza dei seguenti corsi:
- formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa;
- formazione interaziendale svolta in locali diversi da quelli delle aziende dei lavoratori interessati;
- corsi di formazione in materia di protezione civile;
- corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio;
Scadenza degli aggiornamenti e svolgimento della mansione
E’ stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
Alla luce delle novità apportate con l’aggiornamento del Protocollo, e considerate le differenti interpretazioni delle precedenti normative in merito alla validità degli attestati di formazione durante il periodo di emergenza sanitaria, si consiglia vivamente di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia, al fine di evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso.
Si rende quindi necessario adeguare il Vostro protocollo aziendale con le misure di contrasto e contenimento del virus Covid-19 previsto nella normativa pubblicata.