La legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) agli articoli 13 e 13 bis ha introdotto basilari modifiche al D.Lgs. 81/08 nelle seguenti direzioni :
OBBLIGO di formazione per il Datore di lavoro
NUOVO RUOLO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO la vigilanza sarà svolta sia dallo SPISAL che dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
OBBLIGO per datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto o i preposti con ampliamento della attività di vigilanza degli stessi prevedendo inoltre che :
il preposto non può subire pregiudizio nello svolgimento della propria attività;
i CCNL possono prevedere un emolumento per il preposto stesso;
aggiornamento periodico su base biennale ( da quinquennale) da svolgersi esclusivamente in presenza;
i datori di lavoro appaltatori devono indicare il nominativo del preposto nella risposta al DUVRI;
Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un nuovo Accordo nel quale saranno riformulati i precedenti Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione compresa la durata ed i contenuti minimi della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
L’addestramento sarà realizzato con prove pratiche per gli usi corretti delle attrezzature e degli impianti aziendali, dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori con esercitazioni applicate per le “procedure di lavoro in sicurezza”.
In assenza della prescritta formazione ,del Documento valutazione rischi , piano di emergenza ed altre fattispecie dell’allegato I (vedi sotto) l’azienda è assoggettata alla sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’ispettore che effettua il controllo nell’immediatezza degli accertamenti