Si evidenzia a volte un certo ritardo nell’adempimento agli obblighi normativi di carattere documentale (Documento valutazione di rischi , piano di emergenza , POS ..) o formativo (formazione lavoratori , preposti , carrellisti, addetti prevenzione incendi , primo soccorso ..) senza tener conto che gli stessi sono assoggettati a specifiche sanzioni in caso di slittamento dei termini di applicazione.
Sull’onda dell’emozione provocata dai recenti ripetuti episodi di infortuni sul lavoro ad esito mortale il governo ha emanato recentemente il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 per inasprire la precedente materia sanzionatoria ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 innovando l’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale.
Con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative in merito.
La competenza è dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dello SPISAL il cui personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza immediata nei casi prescritti ed elencati di seguito senza poter disporre di alcuna discrezionalità in merito .
Per le violazioni in materia di prevenzione incendi, sarà interessato il Comando provinciale dei vigili del fuoco.
La sospensione riguarda la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, dove gli ispettori provederanno a far allontanare dal luogo di lavoro, il lavoratore che risulti in quel momento in stato di irregolarità, finché non sia stata regolarizzata la situazione dello stesso. Tale misura comporta l’impossibilità di avvalersi del lavoratore fino alla revoca del provvedimento, rimanendo comunque l’obbligo di corrispondergli il trattamento retributivo.
La sospensione comporta inoltre il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
Sanzioni aggiuntive:
Il provvedimento prevede l’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle sanzioni in vigore per ottenere la revoca della sospensione, con una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari ed altre contenute nella tabella sottostante.
La reiterazione del reato entro 5 anni comporta il raddoppio delle sanzioni.
a)-Sospensione per lavoro irregolare
Si verifica quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
b)-Sospensione per violazioni di sicurezza
Si verifica nei seguenti casi in cui sono sottolineati gli aspetti documentali e di vigilanza:
Condizioni per la revoca
La revoca del provvedimento sospensivo può avvenire a seguito di verifica dell’avvenuta regolarizzazione del personale e/o degli adempimenti in materia di salute e sicurezza da parte dell’organo di vigilanza su istanza dell’imprenditore sospeso ed in particolare :
- per la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata la relativa visita medica,
- per gli obblighi di formazione e informazione va verificato che sia stata effettivamente programmata l’attività formativa e si concluda entro 60 giorni e l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
Quadro sanzionatorio
Il soggetto sospeso , datore di lavoro , che: non chiede la revoca e/o–non rispetta la sospensione è punito:
- con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Si nota che nel primo caso è previsto unicamente la pena dell’arresto mentre nel secondo caso sussiste anche l’alternativa dell’ammenda.
L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 verrà emesso a seguito del pagamento delle somme aggiuntive.
In particolare per la mancata formazione del personale le sanzioni sono le seguenti:
D.Lgs. 81/08 Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza…
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
Sanzione aggiuntiva pari a Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Sospensione dell’attività del lavoratore fino a decreto di revoca della sospensione.
Altre indicazioni nell’allegata circolare
Clicca qui per scaricare: la circolare n. 3 del 9 novembre 2021