A seguito del confronto tra Ministeri del Lavoro e della Salute con le organizzazioni datoriali e sindacali, è stato condiviso il protocollo di contrasto del Covid 19, in allegato, che sostituisce quello del 6 aprile 2021.
Il nuovo protocollo e’ stato significativamente semplificato rispetto al precedente e aggiornato tenendo conto della situazione di contesto e delle varie disposizioni che nel frattempo sono intervenute a disciplinare la materia. A fronte di una semplificazione generalizzata, sono rimasti correttamente fermi gli aspetti essenziali della tutela (tenuto conto anche della riduzione dell’uso della mascherina) a tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Di seguito le novità rispetto al protocollo del 2021.
1) Informazione
Rimangono invariate le modalità di informazione, accesso e gestione di lavoratori e/o visitatori che fanno ingresso e/o permangono in azienda in caso di sintomi di Covid.
2) Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro
Rimane la possibilità (non l’obbligo) di controllo all’ingresso con la misurazione della temperatura, mentre viene regolata la riammissione al lavoro facendo riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022, che prevede l’isolamento per i casi positivi di Covid 19 e l’autosorveglianza per 10 giorni con obbligo di indossare le mascherine FFP2 per i contatti stretti
3) Gestione degli appalti
Viene eliminata la gestione dei fornitori esterni da parte del committente (autisti, visitatori, fornitori), che sarà totalmente in capo all’appaltatore/fornitore; rimane invariato l’obbligo di comunicazione al committente dei casi positivi da parte del datore di lavoro appaltatore per il tramite del medico competente
4) Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi. Si ribadisce la necessità che negli ambienti di lavoro sia garantito un costante ricambio d’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
5) Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani; attraverso la messa a disposizione da parte del datore di lavoro di idonei detergenti e disinfettanti.
6) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Le mascherine chirurgiche non sono più considerate dispositivi di protezione individuale ai fini del contenimento del Covid 19.
Solo la mascherina FFP2 è dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Il suo utilizzo non è più obbligatorio, sebbene rimanga “un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori” nei seguenti casi
– ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori;
– ambienti aperti al pubblico;
– ambienti (sia aperti che chiusi) dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
In sintesi, il datore di lavoro non è più obbligato a garantire l’utilizzo delle mascherine, ha soltanto l’obbligo di mettere le mascherine FFP2 a disposizione di tutti i lavoratori, mentre la responsabilità (non l’obbligo) di indossarli è a carico esclusivamente dei lavoratori.
Ne discende che, in caso di contagio, la responsabilità del datore di lavoro non è più riconducibile all’uso o meno della mascherina. Questa nuova impostazione si riflette tanto sui profili Inail, connessi con il riconoscimento del Covid quale infortunio sul lavoro in caso di contagio in azienda, quanto sul rispetto degli obblighi di tutela in capo al datore di lavoro sanciti nell’art. 2087 del codice civile.
Viene prevista, inoltre, l’ipotesi che consente al datore di lavoro – pure in assenza di un obbligo di legge – di imporre la mascherina, laddove vi siano indicazioni in tal senso da parte del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ad esempio in caso di lavoratori fragili).
L’uso della mascherina resta oggi obbligatorio per legge solo in due settori :trasporti e sanità.
7) Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
Accesso contingentato agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.
8) Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Orari scaglionati e differenziazione tra porte di entrata e di uscita.
9) Gestione di una persona sintomatica in azienda
Isolamento per la persona che manifesti sintomi di Covid con obbligo di indossare la mascherina FFP2.
10) Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
Invariata la previsione della sorveglianza sanitaria considerata fondamentale quale mezzo anche per informare i lavoratori e per favorire l’opportunità della profilassi vaccinale.
11) Lavoro agile
Viene ribadita l’opportunità di utilizzo del lavoro agile quale strumento di contenimento del Covid 19 per cui si ritiene opportuno prorogare ulteriormente la possibilità di ricorrere a questo strumento con modalità semplificate.
12) Lavoratori fragili
Vengono previste misure di prevenzione del contagio specifiche per i lavoratori fragili (in particolare il medico competente può segnalare specifiche misure, tra cui l’utilizzo della mascherina FFP2) ed in ogni caso si ribadiscono le specifiche misure di tutela già in essere e prorogate con il d.l. 24 marzo 2022, n. 24
13) Aggiornamento del protocollo
Rimane in capo ai comitati Covid l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo.
E’ stata eliminata la regolamentazione della formazione, degli spostamenti interni all’azienda, delle riunioni e non è più presente il divieto per le trasferte.
I Ministeri del Lavoro e della Salute con le organizzazioni datoriali e sindacalisi si sono impegnate a rivedersi ad ottobre laddove vi siano elementi di novità sul piano epidemiologico, tali da imporre una ulteriore revisione del Protocollo.
Clicca QUI per scaricare il Protocollo di aggiornamento anticovid – 30 giugno 2022