Il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 , n. 127 .in vigore da oggi , impone dal 15 ottobre il possesso della certificazione verde per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i professionisti e gli autonomi compresi i soggetti titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice che accedono ai luoghi di lavoro.
In sede di pubblicazione dalla bozza circolata sono incorse alcune modifiche riguardanti i seguenti aspetti:
Da metà ottobre il lavoratore che non possiede e presenterà il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro e “sarà considerato assente ingiustificato; fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Le imprese con meno di 15 dipendenti in alcuni casi potranno anche sostituire il lavoratore assente ingiustificato. Non vi sono comunque conseguenze disciplinari per il lavoratore, il quale conserva il rapporto di lavoro in essere.
Il lavoratore ma anche il soggetto che svolge attività lavorativa a qualsiasi titolo, formazione, volontariato anche sulla base di contratti esterni, che accede ai luoghi di lavoro senza essere munito di green pass è punito con una sanzione da 600 a 1.500 euro previa segnalazione al Prefetto da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento e contestazione.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione da effettuare possibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; devono inoltre individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e all’eventuale contestazione in caso di violazione. Tali soggetti dovranno essere adeguatamente formati.
I datori di lavoro che non effettuano i controlli e/o non definiscono ed adottano le modalità operative (procedure) per l’organizzazione delle verifiche nel termine previsto (15 ottobre ) sono passibili di una sanzione da 400 fino a 1.000 euro.
In attesa di linee guida applicative ed esplicative stante il ristretto periodo che intercorre tra la pubblicazione del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 , n. 127 e la decorrenza dei relativi obblighi , 15 ottobre p.v. , si ritiene utile informare i lavoratori dei nuovi obblighi anche mediante affissione di infografica (vedi allegato Infografica per i lavoratori .)
Le attività da programmare sono le seguenti:
- elaborazione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche ,
- individuazione tramite atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi e formazione degli stessi;
- adozione di quanto sopra;
- avvio delle verifiche delle prescrizioni entro e non oltre il 15 ottobre p.v.
Si deve inoltre aggiornare la documentazione esistente :
- protocollo aziendale COVID-19;
- registro trattamenti GDPR con informativa Green pass;
- DUVRI di aziende in corso di validità;
Quicca qui per scaricare : Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127