A seguito della pubblicazione venerdì scorso delle linee guida per le verifiche Green Pass dedicato “al settore degli enti pubblici” ma, (attualmente ancora in bozza), analizzeremo qui di seguito le indicazioni presenti nelle stesse:
- al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio senza certificazione verde non è consentito in alcun modo e per alcun motivo
- il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
- non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass.
È preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione
L’obbligo riguarda tutti coloro che accedono alle sedi di lavoro, TRANNE GLI UTENTI, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee locali e regionali – che si rechino per lo svolgimento di un’ attività anche istituzionale. Sono soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.
Il controllo del green pass potrà avvenire :
- Manualmente attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19”
- Attraverso l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner, badge.
Nell’esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo può indentificarsi nel Segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione). Se il controllo all’atto dell’accesso al luogo di lavoro sia effettuato attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata, gli uffici competenti a rilevare la presenza o l’assenza dal servizio (ad esempio l’ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederanno a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata.
Organizzazione del controllo Green pass:
Riguardo le modalità organizzative dei controlli, per le quali anche Confidustria, nelle proprie linee guida, attendeva un confronto con questo documento ministeriale, viene specificato che:
In assenza di controlli all’entrata, ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio deve procedere con verifiche a campione, almeno con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore al 30 per cento di quello presente in servizio, assicurando un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente durante la mattina , con l’app VERIFICA c19.
Si ribadisce il rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali che non consente :
la raccolta dei dati relativi alle certificazioni dei lavoratori
né la conservazione della loro copia.
Però si specifica che “Per le amministrazioni che necessitano di consuete attività di pianificazione il datore di lavoro può ricevere le volontarie comunicazioni dei lavoratori prima dell’accesso”. Questo non fa venir meno l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso o quelli a campione.
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nel frattempo i soggetti invieranno la relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione – e non saranno soggetti ad alcun controllo.
Viene suggerito di predisporre l’attivazione di più di una delle modalità e ciò al fine di poter sopperire all’eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi.
Si prevede che verranno gradualmente resi disponibili,
per le amministrazioni che usufruiscono della piattaforma di NoiPA un nuovo servizio di interrogazione che consentirà di visualizzare nella pagina web la validità della Certificazione verde – Covid19 in base ad un elenco selezionabile dei dipendenti del proprio Ufficio;
per le amministrazioni che non usufruiscono della piattaforma di NoiPA, la verifica del possesso della certificazione verde può essere effettuata mediante un’interazione con il Portale della Piattaforma Nazionale – DGC, sul sito www.dgc.gov.it. In questo caso il datore di lavoro o i soggetti incaricati accederanno attraverso una identità digitale (SPID o CIE), e invieranno alla Piattaforma un file contenente l’elenco dei codici fiscali del personale su cui si vuole attivare il processo di verifica.
Per le amministrazioni più piccole, ma anche come “applicativo di salvataggio” nel caso di un malfunzionamento della modalità principale, in quelle più grandi, si consiglia l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sugli store.
Scadenze:
- In relazione alla scadenza del 15 ottobre p.v si ricordano i compiti del datore di lavoro in merito :
- elaborare ed applicare una procedura per la gestione del controllo e verifica green pass;
- incaricare con atto formale gli addetti alla verifica green pass;
- fornire informativa privacy ai lavoratori;
- informare anche fornitori e ditte esterne in generale
- documentare quanto sopra
- La mancata applicazione di quanto sopra può comportare una sanzione variabile tra 400 e 1000 euro a carico del datore di lavoro.
Aggiornamenti normativi
Tali indicazioni possono essere di aiuto anche per il settore privato con le debite considerazioni.
Clicca qui per scaricare : la bozza delle Linee Guida per il settore pubblico
Clicca qui per scaricare : la lettera di comunicazione per i lavoratori
Clicca qui per scaricare : Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127