La normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo.
Con il decreto 18/2020 (decreto Cura Italia), il Governo è intervenuto adottando misure per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 Covid-19 e a sostegno dell’occupazione e dei lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; tra queste il fatto di considerare infortunio sul lavoro il contagio da coronavirus avvenuto in occasione di lavoro.
L’Inail, ha precisato nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020 che le malattie infettive e parassitarie sono inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui si debbono pertanto ricondurre anche i casi di infezione da coronavirus.
Il contagio da Covid-19 si qualifica così come un infortunio che, diventa un potenziale profilo di responsabilità penale per il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenirne il rischio.
Il Datore di lavoro, infatti, è titolare di una posizione di garanzia come previsto dall’art. 2087 c.c. che gli impone di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.
A questa norma generale si affiancano poi le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) e, in particolare, dall’art. 18, che pone a carico del datore di lavoro alcuni obblighi specifici tra cui ad esempio:
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- informare il più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.
- C’è poi l’articolo 271 del medesimo Testo Unico, che impone l’obbligo al datore di lavoro di valutare il rischio biologico, dato nello specifico dal COVID-19.
Da non ultimo rileva poi l’ancor più esplicito contenuto della recente normativa emergenziale, di cui è esempio l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone alle imprese le cui attività non sono sospese di rispettare “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali”. Vale a dire rispettare, tra le altre, le regole sulle informazioni da fornire ai dipendenti, sulle modalità e gestione degli ingressi e uscite dall’azienda, sull’accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione, sulle precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale, sulla gestione degli spazi comuni e organizzazione aziendale, nonché sulla gestione di una persona sintomatica e sulla sorveglianza sanitaria
L’importanza dell’adozione di misure anticontagio per il datore di lavoro:
Al riguardo ricordiamo ai datori di lavoro l’importanza di adottare misure specifiche di prevenzione, elaborando un documento specifico per la valutazione del rischio COVID-19 che raccolga le procedure di sicurezza anticontagio. Il nostro studio vi può fornire tutta l’assistenza necessaria per l’elaborazione del documento “valutazione del rischio COVID-19”
Inoltre, è di fondamentale importanza formarsi e procedere alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, il nostro studio mette a disposizione appositi corsi di formazione validi come aggiornamento per lavoratori, preposti e dirigenti con rilascio di attestato frequenza validi ai sensi dell’art. 37 comma 1-2 D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni 07/07/2016