Ormai il green pass é diventato obbligatorio a tutti gli effetti, dal 6 agosto, con un decreto approvato il 22 luglio e in gazzetta ufficiale il 23 luglio (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105).
Il nuovo decreto impone il green passa chi ha completato il ciclo vaccinale (con due dosi), oppure con almeno una dose, essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi, essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, per varie attività.
In quali attività
Il decreto legge 105/2021 cita, tra gli altri, i “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio”, comprendendo la generalità dei pubblici esercizi come: ristoranti, bar, pizzerie, locali serali, pub, gelaterie, pasticcerie, ma anche agriturismi, circoli privati e, in assenza di deroghe specifiche, anche mense, autogrill, ecc. In generale, qualsiasi attività che effettui somministrazione e preveda il consumo di alimenti all’interno dei locali (non all’esterno) seduti al tavolo (non al bancone).
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (i clienti della struttura possono andare al bar e al ristorante al chiuso senza pass)
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Concorsi pubblici
Cos’è e come si verifica il Green Pass
Il green pass è costituito da un QR Code, che può essere stampato su carta o visualizzato sullo schermo di uno smartphone o di un tablet ed esibito nei casi necessari.
L’unico strumento di verifica del certificato è la app Verifica C19 e si legge inquadrando il QR-Code con la fotocamera del proprio smartphone dopo aver attivato l’apposita applicazione “VerificaC19”. Una volta inquadrato o fotografato il QR-Code, sullo schermo comparirà l’esito della certificazione: valida oppure non valida.
Nel caso di certificazione VALIDA, oltre all’esito positivo, sullo schermo compariranno anche nome e cognome e data di nascita dell’intestatario della certificazione. In merito ai controlli il Ministero dell’Interno con apposita circola del 10 agosto 2021 ha chiarito che: in merito all’applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
Nel caso di certificazione NON VALIDA, il motivo della non validità non viene indicato: potrebbe trattarsi di una certificazione alterata, scaduta, oppure il tutto potrebbe limitarsi ad un problema tecnico/informatico. In questo caso, attendere e riprovare.
Gli strumenti di verifica APP “VERIFICAC19”
L’app “VerificaC19” è gratuita e può essere scaricata da
Playstore (per sistemi Android, richiesta versione 8 o superiore)
Appstore (per sistemi iOS, richiesta versione 12.1 o superiore)
L’applicazione, una volta installata, funziona anche in assenza di collegamento Internet.
Attenzione: nel caso in cui il telefono adibito alla lettura delle certificazioni fornisca continui esiti di invalidità o malfunzionamenti, si suggerisce di disinstallare e reinstallare l’applicazione.
Chi può e deve verificare le certificazioni
Sono tenuti al controllo del green pass oltre i pubblici ufficiali, il personale addetto ai servizi di controllo, i titolari dei pubblici esercizi, quando l’accesso prevede l’obbligo del possesso da parte dei clienti (in pratica, quando è previsto il consumo seduti al tavolo e al chiuso).
Allo stesso modo, è previsto l’obbligo di green pass per la partecipazione a:
- feste per cerimonie,
- spettacoli, eventi sportivi,
- musei,
- sagre e fiere,
- convegni e congressi,
- sale gioco
- e altro ancora.
In tal caso, la verifica spetta ai titolari delle attività o ai proprietari dei luoghi/locali presso i quali si svolgono le attività. Attenzione: la dicitura “sale gioco” va intesa in senso ampio, per cui ricomprende anche le aree gioco all’interno dei pubblici esercizi.
Delega a terzi per la verifica
Il titolare dell’esercizio, proprietario o possessore del locale o dell’area dove si svolge l’evento, può delegare a terzi l’attività di verifica. Tale delega deve essere conferita con atto formale, sottoscritto da entrambi (delegante e delegato) che contenga anche le istruzioni per lo svolgimento dell’attività. A tal fine, mettiamo a disposizione un apposito fac-simile del modulo da scaricare. La delega va conservata all’interno dell’esercizio, a disposizione delle autorità in caso di eventuali controlli.
Soggetti esenti
Non sono soggetti ad obbligo di possedere e mostrare il green pass i minori di 12 anni e le persone esentate per motivi di salute (che devono fornire relativo certificato medico)
Problemi di privacy
La verifica del green pass e del documento d’identità del cliente sono semplici visualizzazioni e, pertanto, non considerabili “trattamento dei dati” ai fini della normativa sulla privacy. Il cliente, pertanto, non può giustificare la mancata esibizione del green pass e/o del documento appellandosi a tale normativa. Rimane vietato fotocopiare, fotografare, trascrivere o registrare in qualsiasi modo i documenti e le informazioni visualizzati. In ogni caso il titolare del trattamento è il Ministero della Salute, in persona del ministro pro tempore, ed è presso di lui che pertanto andranno indirizzati eventuali reclami ed esercitati i propri diritti previsti dal GDPR in materia di trattamento dei dati
Accesso ai locali per motivi diversi dal consumo
Per il cliente seduto all’esterno e che, pertanto, non è soggetto all’obbligo di green pass, non sussistono impedimenti al fatto di poter accedere ai locali interni dell’esercizio per pagare il conto alla cassa, per utilizzare i servizi igienici o per altri motivi: l’obbligo di green pass è previsto esclusivamente “per il consumo al tavolo” e, pertanto, per qualsiasi altro motivo è possibile entrare nei locali anche senza certificato, ovviamente con mascherina e igienizzando le mani.
Cosa succede se si è sprovvisti di Green Pass
In caso di violazione, ossia di consumo e/o servizio al tavolo all’interno senza essere in possesso di green pass oppure senza verifica, è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro, sia a carico dell’esercente sia del cliente. Qualora la violazione venga reiterata per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio può essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Cartello informativo e delega
Il nostro studio mette a disposizione una serie di cartelli informativi da esporre all’ingresso ed all’interno dell’esercizio in modo visibile, per informare i clienti delle modalità di accesso previste dalla normativa vigente ed il fac simile della delega per gli addetti al controllo green pass.
Scarica qui i cartelli da esporre
Scarica qui il fac simile della delega
Scarica qui il manuale per la verifica del green pass
Scarica qui la circolare del 10 agosto del Ministero dell’Interno